Art. 1
La Biblioteca Popolare San Michele concede l'uso della Sala Convegni ad Enti, Associazioni, Istituti, Organismi o singoli privati per lo svolgimento di convegni, conferenze, dibattiti e riunioni, aventi ad oggetto la trattazione di argomenti di carattere economico, sociale, culturale, scientifico e turistico.
La concessione della Sala viene accordata dalla Giunta Direttiva della BPSM per lo svolgimento di iniziative connesse con le finalità perseguite dalla biblioteca.
Art. 2
Sono tassativamente escluse manifestazioni di carattere politico o riguardanti controversie sindacali.
Art. 3
La BPSM si riserva, comunque, la facoltà di negare, l'uso della Sala quando lo ritenga opportuno, in particolare quando gli scopi per i quali viene richiesta non siano ritenuti conformi alle finalità, perseguite dalla biblioteca.
Art. 4
La richiesta per l'uso della Sala (redatta su apposito modulo; Allegato B/1) dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'iniziativa e dovrà indicare, fra l'altro, il nominativo di un Responsabile al quale potrà essere fatto riferimento per quanto previsto dal presente Regolamento o suggerito dalle circostanze. Nella richiesta dovranno essere specificati il giorno od i giorni di impegno dei locali (orario compreso), l'oggetto dell'iniziativa, particolari necessità di utilizzo della struttura e delle attrezzature in essa ubicate, tipologia di allestimento (a teatro, a banchi di scuola, ecc.). La decisione favorevole o contraria alla concessione sarà comunicata tempestivamente, anche per vie brevi, al richiedente.
Art. 5
Allestimenti particolari, quali vetrine o pannelli espositivi, potranno essere ammessi previa particolareggiata richiesta scritta e con la dichiarazione da parte del concessionario che l'allestimento verrà realizzato con tecniche di assoluta sicurezza sia relativamente alla salvaguardia delle strutture che per quanto concerne l'incolumità delle persone che accederanno ai locali interessati; i relativi oneri restano a carico degli utilizzatori.
La BPSM non risponde di danni a cose o attrezzature di proprietà o comunque fornite dagli utenti, nonché furti di prodotti o opere esposte.
Art. 6
L'uso della Sala è concesso a titolo oneroso; il corrispettivo viene concordato di volta in volta a seconda delle finalità e della durata della manifestazione. La concessione in uso dà diritto all'utilizzo dell'impianto di amplificazione e delle altre attrezzature richieste tra quelle disponibili. Le attrezzature disponibili sono le seguenti:
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Attrezzature |
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Schermo di proiezione cm 300X200 con sistema di riavvolgimento |
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Lavagna luminosa |
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PC portatile Toshiba |
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Videoproiettore LCD 3M mod. 8030 |
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Sistema di amplificazione due microfoni |
Art. 7
La concessione della sala è condizionata all'impegno personale sottoscritto dal concessionario:
di usare la sala e le attrezzature con la massima diligenza, pena il rimborso dei danni per rotture, deterioramenti o altri danneggiamenti, in base alle spese che la BPSM, unica autorizzata a provvedervi, dovrà sostenere per la loro riparazione e ripristino;
di provvedere direttamente e tempestivamente a munirsi delle eventuali autorizzazioni, visti o permessi previsti dalle norme vigenti, esonerando la BPSM da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla mancanza dei suddetti adempimenti o da uso della sala e relative attrezzature in modo contrario all'ordine pubblico, all'incolumità pubblica o al buon costume;
di permettere l'accesso alla sala entro i limiti di capienza della stessa, stabiliti tassativamente ai sensi delle norme di sicurezza, in numero di 80 persone.
Art. 8
Il concessionario organizzerà eventuali servizi d'ordine e di segreteria, all'interno della struttura, facendo ricorso al proprio personale.
Art. 9
L'allestimento della sala, il trasporto e il facchinaggio dei relativi materiali devono essere curati dai concessionari, i cui incaricati possono accedere alla sala durante l'orario di apertura degli uffici.
La sala deve essere sgomberata, a cura del concessionario, immediatamente dopo la manifestazione, dalle attrezzature, strumenti o altri oggetti introdotti per l'occasione. La BPSM non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti delle strumentazioni e degli oggetti suddetti.
Art. 10
Al termine della manifestazione gli uffici della BPSM eseguono un sopralluogo ai locali e alle suppellettili, al fine di accertare eventuali danni, rotture o altro che possa essere addebitato alla gestione della manifestazione